lunedì 19 novembre 2007

Valori e principi di HARMOS

VALORI E PRINCIPI dell’ HARMOS


Oggetto principale dell’ Accordo tra i 26 Cantoni svizzeri denoninato il 14 giugno 2007 HARMOS è l’armonizzazione delle strutture scolastiche del periodo obbligatorio (che arriverà a 11 anni di scuola). Quindi la realizzazione di “ una sufficiente istruzione scolastica di base “ che, per l’art.62 della Costituzione federale, i Cantoni devono offrire gratuitamente e , secondo la neutralità confessionale, a tutti i bambini. La lettura del testo integrale del dispositivo di HARMOS può dare una concreta conoscenza dei valori e dei principi su cui si basa l'armonizzazione delle strutture scolastiche nei Cantoni svizzeri.


1
1.2.
Accordo intercantonale
sull’armonizzazione della scuola obbligatoria
del 14 giugno 2007
I. Scopo e principi dell’accordo
Art. 1 Scopo
I cantoni concordatari armonizzano la scuola obbligatoria,
a. armonizzando gli obiettivi dell’insegnamento e le strutture
scolastiche, e
b. sviluppando e garantendo la qualità e la permeabilità del
sistema scolastico mediante strumenti comuni di pilotaggio.
Art. 2 Principi
1Rispettando la diversità delle culture nella Svizzera plurilingue,
i cantoni concordatari seguono il principio della sussidiarietà
in tutte le loro misure a favore dell’armonizzazione.
2S’impegnano ad eliminare tutto ciò che sul piano scolastico è
d’ostacolo alla mobilità nazionale e internazionale della popolazione.
II. Obiettivi della scuola obbligatoria
Art. 3 Formazione di base
1Durante la scuola obbligatoria, tutte le allieve e gli allievi
acquisiscono e sviluppano le conoscenze e le competenze fon2
damentali, nonché l’identità culturale, che permettono loro di
continuare ad imparare durante tutta la vita e di trovare il loro
posto nella vita sociale e professionale.
2Nel corso della scuola obbligatoria, ogni allieva e ogni allievo
acquisisce la formazione di base che le/gli permette d’accedere
ai cicli di formazione professionale o di formazione generale di
grado secondario II, in particolare nei seguenti settori:
a. lingue: una solida formazione di base nella lingua locale (padronanza
orale e scritta) e delle competenze essenziali in
una seconda lingua nazionale e almeno in un'altra lingua
straniera,
b. matematica e scienze naturali: una formazione di base che permetta
di applicare nozioni e procedure matematiche essenziali
e che dia la capacità di riconoscere le connessioni fondamentali
delle scienze naturali e tecniche,
c. scienze umane e sociali: una formazione di base che permetta
di conoscere e capire gli aspetti fondamentali dell’ambiente
fisico, umano, sociale e politico;
d. musica, arte visiva e arte applicata: una formazione di base
teorica e pratica diversificata, mirata allo sviluppo della
creatività, dell’abilità manuale e del senso estetico, nonché
all’acquisizione di conoscenze inerenti al patrimonio artistico
e culturale,
e. movimento e salute: un’educazione al movimento e un’educazione
alla salute dirette allo sviluppo di capacità motorie e
d’attitudini fisiche, come pure alla promozione del benessere
fisico e psichico.
3La scuola obbligatoria favorisce nelle allieve e negli allievi lo
sviluppo di una personalità autonoma come pure l’acquisizione
di competenze sociali e del senso di responsabilità verso il
prossimo e verso l’ambiente.
Art. 4 Insegnamento delle lingue
1La prima lingua straniera è insegnata al più tardi a partire dal
5° anno di scuola e la seconda al più tardi a partire dal 7°anno,
ritenuto che la durata dei gradi scolastici è conforme a quanto
stabilito dall’articolo 6. Una delle due lingue straniere è una seconda
lingua nazionale e il suo insegnamento comprende una
dimensione culturale; l’altra è l’inglese. Le competenze previste
3
per queste due lingue al termine della scuola obbligatoria sono
equivalenti. I cantoni dei Grigioni e del Ticino, nella misura in
cui prevedono pure l’insegnamento obbligatorio di una terza
lingua nazionale, possono derogare alla presente disposizione
per quanto concerne gli anni di scolarità stabiliti per l’introduzione
delle due lingue straniere.
2Un’offerta appropriata d’insegnamento facoltativo di una terza
lingua nazionale è proposta durante la scuola obbligatoria.
3L’ordine in cui vengono insegnate le lingue straniere è coordinato
a livello regionale. I criteri di qualità e di sviluppo di
questo insegnamento s’iscrivono nel contesto della strategia
globale adottata dalla CDPE.
4Per quanto riguarda gli allievi immigrati i cantoni assicurano
il loro sostegno, per gli aspetti organizzativi, ai corsi di lingua e
di cultura dei paesi d’origine (LCO) predisposti, nel rispetto
della neutralità religiosa e politica, dai paesi di provenienza e
dalle diverse comunità linguistiche.
III. Caratteristiche strutturali della scuola
obbligatoria
Art. 5 Scolarizzazione
1Le allieve e gli allievi iniziano la scuola con il compimento dei
4 anni (il giorno di riferimento è il 31 luglio).
2Nel corso dei primi anni di scuola (insegnamento prescolastico
ed elementare), la bambina/il bambino impara gradualmente
le premesse per la socializzazione e si familiarizza con il lavoro
scolastico, completando e consolidando in particolare le basi
linguistiche fondamentali. Il tempo necessario alla bambina/al
bambino per superare questi primi anni di scuola, dipende dal
suo sviluppo intellettuale e dalla sua maturità affettiva, se necessario
la/lo si sostiene con delle misure specifiche.
4
Art. 6 Durata dei gradi scolastici
1Il grado elementare, scuola dell’infanzia compresa, dura otto
anni.
2Il grado secondario I segue il grado elementare e dura, di
regola, tre anni.
3Nel Cantone Ticino la distribuzione degli anni di scuola tra il
grado elementare e il grado secondario I può variare di un anno
rispetto a quanto previsto dal capoverso 1 e 2.
4Il passaggio al grado secondario II ha luogo dopo l’11° anno
di scolarità. Il passaggio nelle scuole di maturità liceale avviene
nel rispetto delle disposizioni del Consiglio federale e della
CDPE1, di regola dopo il 10° anno.
5Il tempo necessario per frequentare i diversi gradi della scuola
dipende, in ogni singolo caso, dallo sviluppo individuale
dell’allieva o dell’allievo.
IV. Strumenti di sviluppo del sistema e assicurazione
della qualità
Art. 7 Standard di formazione
1Allo scopo d’armonizzare gli obiettivi dell’insegnamento a livello
nazionale, si fissano degli standard nazionali di formazione.
2Questi standard di formazione possono essere di due tipi,
ossia:
1Attualmente fanno stato l’Accordo amministrativo del Consiglio federale del
16 gennaio 1995 e il regolamento della CDPE del 15 febbraio 1995 sul riconoscimento
degli attestati liceali di maturità (RRM). Raccolta delle basi giuridiche
della CDPE, cifra 4.3.1.1./ RS 413.11
5
a. standard di prestazione basati, per ogni settore disciplinare,
su un quadro di riferimento comprensivo dei livelli di competenza;
b. standard che determinano dei contenuti di formazione o
delle condizioni per la loro attuazione nell’insegnamento.
3Gli standard nazionali di formazione sono sviluppati e validati
scientificamente sotto la responsabilità della CDPE. Sono oggetto
di una consultazione ai sensi dell’articolo 3 del Concordato
sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 19702.
4Sono approvati dall’Assemblea plenaria della CDPE con una
maggioranza di due terzi dei suoi membri, dei quali almeno tre
cantoni a maggioranza linguistica non tedesca. La revisione è
svolta dai cantoni concordatari secondo una procedura analoga.
Art. 8 Piani di studio, mezzi d’insegnamento e strumenti di
valutazione
1L’armonizzazione dei piani di studio e il coordinamento dei
mezzi d’insegnamento sono garantiti a livello delle regioni linguistiche.
2Piani di studio, mezzi d’insegnamento e strumenti di valutazione,
come pure gli standard di formazione, sono coordinati
tra di loro.
3I cantoni collaborano nell’ambito delle regioni linguistiche alla
messa in vigore del presente accordo. Essi possono adottare le
disposizioni organizzative che s’impongono.
4La CDPE e le regioni linguistiche si consultano caso per caso
per sviluppare delle prove di riferimento sulla base degli standard
di formazione.
Art. 9 Portfolii
I cantoni concordatari provvedono affinché gli allievi e le allieve
possano certificare le loro conoscenze e competenze per
2Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.
6
mezzo di portfolii nazionali o internazionali secondo le raccomandazioni
della CDPE.
Art. 10 Monitoraggio del sistema educativo
1In applicazione dell’articolo 4 del Concordato sulla coordinazione
scolastica del 29 ottobre 19703, i cantoni concordatari e la
Confederazione partecipano a un monitoraggio sistematico,
continuo e scientifico sull’insieme del sistema educativo svizzero.
2Gli sviluppi e le prestazioni della scuola obbligatoria sono valutati
regolarmente nel quadro di questo monitoraggio del sistema
educativo. La verifica del raggiungimento degli standard
nazionali di formazione, in particolare attraverso le prove di riferimento
di cui all’articolo 8 capoverso 4, è parte integrante
della valutazione.
V. Struttura della giornata di scuola
Art. 11 Blocchi orari e strutture diurne
1Nel grado elementare è privilegiata nell’organizzazione dell’insegnamento
la formula dei blocchi orari.
2Un’offerta appropriata di presa a carico degli allievi è proposta
al di fuori dell’orario d’insegnamento (strutture diurne). L’utilizzazione
di questa offerta è facoltativa e comporta di principio
una partecipazione finanziaria da parte dei titolari dell’autorità
parentale.
3Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.
7
VI. Disposizioni finali
Art. 12 Termini d’esecuzione
I cantoni concordatari s’impegnano a stabilire le caratteristiche
strutturali della scuola obbligatoria come definite al capitolo III
del presente accordo e ad applicare gli standard di formazione
definiti all’articolo 7, al più tardi entro sei anni dall’entrata in
vigore del presente accordo.
Art. 13 Adesione
L’adesione a quest’accordo si dichiara davanti al Comitato della
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Art. 14 Revoca
La revoca di quest’accordo deve essere dichiarata davanti al
Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile
dopo la dichiarazione di revoca.
Art. 15 Abrogazione dell’articolo 2 del Concordato scolastico
del 1970
L’Assemblea plenaria della CDPE stabilisce la data d’abrogazione
dell’articolo 2 del Concordato sulla coordinazione scolastica
del 29 ottobre 19704.
Art. 16 Entrata in vigore
1Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali
della pubblica educazione mette in vigore il presente accordo a
partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato
la loro adesione.
4Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.
8
2L’entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.
Art. 17 Principato del Liechtenstein
Anche il principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo.
L’adesione gli conferisce gli stessi diritti e doveri dei cantoni
concordatari.
Berna, 14 giugno 2007
In nome della Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione
La presidente:
Isabelle Chassot
Il segretario generale:
Hans Ambühl

giovedì 11 ottobre 2007

HARMOS in der Schweiz

L' introduzione dei cosiddetti "Standard di formazione " in Svizzera, come pure in Germania,è avvenuta l' indomani della pubblicazione dell'indagine Pisa- che ha fatto discutere docenti e formatori,responsabili delle politche scolastiche e specialisti delle discipline- PISA- Studie ha messo sotto osservazione i sistemi scolastici dei Paesi europei e del mondo, tirando fuori aspetti generali e particolari della scuola di ogni Paese. Ha posto anche sul tappeto un insieme di questioni importanti sul funzionamento della scuola e sui suoi obiettivi ,per i quali qualcuno ha parlato di "Bildungskatastrophe ".
La frase comune e più diffusa tra addetti e non addetti all'istituzione scolastica è " Was getan werden muss ? ".
HARMOS nella scuola obbligatoria svizzera

L’accordo intercantonale del 14 giugno 2007 si rivolge all’armonizzazione della scuola obbligatoria tra i 26 Cantoni che hanno strutture e programmi diversi,I 26 Consiglieri di stato ,direttrici e direttori cantonali della pubblica educazione hanno inteso armonizzare la scuola obbligatoria attraverso un accordo (concordato HARMOS ) vincolante e normativo.
Il contenuto del nuovo accordo – un primo era stato stipulato tra i Cantoni nel 1970,seguito poi da uno sul riconoscimento dei diplomi ( 1993) e da un altro sul finanziamento delle scuole universitarie (1997 -1998) - si pone nei seguenti ambiti scolastici operativi :
- definisce in modo uniforme le principali caratteristiche strutturali della scuola obbligatoria (inizio della scuola, durata dei gradi scolastici,..) ed attualizza così il Concordato scolastico del 1970
- indica le finalità della scuola obbligatoria svizzera
- definisce gli strumenti per il controllo e per lo sviluppo della qualità del sistema educativo a livello nazionale
- stabilisce in particolare lo strumento degli standard nazionali di formazione
vincolanti e regola la procedura per la loro determinazione (saranno disponibili alla fine del 2008 ).
In confronto alla situazione verificatesi in altri Stati europei(cfr. http://www.csa.fi.it/ ) che hanno affrontato in questi ultimi anni riforme scolastiche, in Svizzera l’ HARMOS Koncordat ha riscosso l’accettazione di tutti Cantoni –teniamo presente che ci troviamo in un sistema federativo e che ogni Cantone è sovrano per il sistema scolastico .Oltre a ciò c’ è stato il consenso di 6 sindacati di settore,come pure di 26 associazioni svizzere attive nel mondo del lavoro fino a giungere alla Rudolf Steiner Schule. Senza dubbio in Svizzera Harmos ha avuto un significato scolastico e politico rilevante,di grande valore democratico : c’è stato tanto consenso perché c’ è stata tanta informazione di base,( cfr, http://www.edk.ch/ ),tenendo presente che i primi passi sono principiati tra gli insegnanti,tra le loro organizzazioni professionali. Ciò è’ stato riconosciuto già dal 2004 dal Presidente dell’EDK Hans Ulrich Stòckling ,dall’associazione nazionale dei docenti – LCH Schweiz,dall’ SER costituito da diverse associazioni di genitori.
L’art.1 di HARMOS stabilisce la finalità fondamentale: armonizzare la scuola obbligatoria al fine di assicurare la qualità e la permeabilità del sistema scolastico svizzero. Armonizzare non significa uniformare,rendere tutto uguale dappertutto.Si tratta invece di garantire, pur in presenza di specificità scolastiche e pedagogiche diverse e di percorsi differenziati, il conseguimento di medesimi obiettivi , di conciliare tra loro (Standard di formazione ) la qualità del sistema e la sua permeabilità nell’ insieme del nostro paese. Viga